LEGGE 24 marzo 2001, n. 89

-OMISSIS – CAPO II EQUA RIPARAZIONE
Articolo 2 (Diritto all’equa riparazione)
1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il
comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata
a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le
disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche
attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.
Articolo 2/bis
(Omissis). (1) Articolo inserito dall’art. 1, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e successivamente soppresso
dalla l. 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con modificazioni, il medesimo decreto.
Articolo 3
(Procedimento) 1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto
in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare
nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di
merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da
un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di
procedura civile.
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e’ proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze. (4)4. La corte di appello
provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al
decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione
convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di
consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e
dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 ed
hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono
ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in
cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a
seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione.
Il decreto è immediatamente esecutivo. (2)
6-bis. (Omissis). (3)
7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere
dal 1o gennaio 2002.
(1) Comma sostituito dall’art. 2, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e successivamente ripristinato, nella sua
formulazione originaria, dalla l. 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con
modificazioni, il medesimo decreto.
(2) Comma modificato dall’art. 2, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e successivamente ripristinato, nella
sua formulazione originaria, dalla l. 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con
modificazioni, il medesimo decreto.
(3) Comma inserito dall’art. 2, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e successivamente soppresso, dalla l. 14
novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con modificazioni, il medesimo decreto.
Articolo 4
(Termine e condizioni di proponibilità)
1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui
ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in
cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.
Articolo 5
(Comunicazioni)
1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al
procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di
responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal
procedimento.
1-bis( Omissis). (1)
1-ter (Omissis). (1)
(1) Comma inserito dall’art. 3, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e successivamente soppresso dalla l. 14
novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con modificazioni, il medesimo decreto.
Articolo 5/bis (Gratuità del procedimento) (1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 6 (Norma transitoria)
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già
tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,
possono presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta
una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte
d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte
europea. (1)
2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le
domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
(1) Il termine previsto dal presente comma è prorogato sino al 18 aprile 2002, ai sensi dell’art. 1, d.l. 12
ottobre 2001, n. 370, conv. in l. 14 dicembre 2001, n. 432
(4) La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che le disposizioni di cui al comma 1224, dell’art. 1 della stessa legge,
volte a modificare il presente articolo, comma 3, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore
della stessa legge 296/2006).
Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere
dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.